VERIFICHE CARRI RACCOGLI FRUTTA
L’AGENZIA BELTRAMO è Soggetto Abilitato dal Ministero per le verifiche di apparecchiature per sollevamento persone
L’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008, detto anche Testo Unico sulla sicurezza, ai comi 8 e 11 prescrive che il Datore di Lavoro deve provvedere affinchè le attrezzature di lavoro siano sottoposti ad un controllo iniziale, e periodicamente a controllo successivi.
(art. 71 comma 11 D.Lgs 81/2008) VERIFICHE PERIODICHE
Oltre a quanto previsto dal comma 8 (omissis), il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
La prima di tale verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni (prima dell’entrata in vigore, il 21 agosto 2013, della Legge di conversione del Decreto del Fare erano, 60 giorni) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei SOGGETTI PRIVATI ABILITATI.
Per eseguire le verifiche l’INAIL può avvalersi di soggetti privati abilitati. Le successive verifiche sono richieste dal datore di lavoro , a sua libera scelta, ai SOGGETTI PRIVATI ABILITATI o all’ASL o ARPA.
Il D.Lgs 81/2008 distingue due tipi di interventi: quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per l’utilizzo.
SANZIONE : Sanzione Amministrativa pecuniaria da euro 500.00 a euro 1800.00 al datore di lavoro ed il dirigente.
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CONTROLLI DI MANUTENZIONE PERIODICA
Possono essere eseguiti da tecnico competente,cioè personale che abbia conoscenze adeguate per poter rilevare, o dichiarare l’assenza di anomalie sulla attrezzatura.
Anche il datore di lavoro può eseguire direttamente i controlli, ma, in caso di incidente deve dimostrare che realmente è in grado di valutare con competenza se la macchina era idonea all’uso in sicurezza.
I controlli vanno documentati secondo i presupposti dell’art.71, comma 9 del D.Lgs. 81/2008)
“i risultati di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”
Il documento di riferimento è il registro di controllo che deve riportare la descrizione di tutti gli interventi eseguiti.
MESSA IN SERVIZIO
Con il termine di Messa in Servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’ INAIL (Ex ISPESL) , all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo.
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Nel modello di messa in servizio bisogna riportare i dati della macchina che si vuole denunciare, i dati del datore di lavoro e quelli del SOGGETTO ABILITATO.
Per poter procedere a Prima Verifica, l’ INAIL deve fornire il numero di matricola che identificherà la macchina.
Per informazioni o la compilazione dei modelli potete telefonare al nostro centralino e farvi passare il settore “VERIFICHE” riceverete un supporto tecnico amministrativo e normativo.
SCADENZE VERIFICHE CARRI RACCOGLI FRUTTA
- PRIMA VERIFICA : Un anno dopo la costruzione della piattaforma aerea
- VERIFICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA: Ogni anno
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Denuncia di messa in servizio/immatricolazione (.pdf – 64 kb)
Richiesta prima verifica periodica (.pdf – 68 kb)
Richiesta verifica successiva alla prima