Impianti di messa a terra
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L’AGENZIA BELTRAMO è Soggetto Abilitato alle verifiche degli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche.


VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Dal 23/1/2002 è in vigore l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

  • Impianti elettrici e di messa a terra;
  • Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
  • Impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni :

IMPIANTI DI MESSA A TERRA

 2 ANNI per :

  • Locali Medici,
  • Cantieri,
  • Ambienti a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.

5 ANNI per :

  • Qualsiasi altra attività.

 

IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

2 ANNI per :

  • Locali Medici,
  • Cantieri,
  • Ambienti a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.

5 ANNI per :

  • Qualsiasi altra attività.

 

IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (AMBIENTI ATEX)

 2 ANNI per:

  • Qualsiasi attività.

 

Locali Medici,  locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (es: sala massaggi, ecc..) 

Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di  movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc..). 

Ambienti a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione, cioè attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e intrattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore ai 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato ecc.

Edifici con strutture portanti in legno.

Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione  o il deposito di materiali combustibili (es: legno, carta,  lana,  paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili) e/o materiali esplosivi , fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l’aria, ambiente a temperature uguali o superiori a quelle di infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o  superiore a 30.

Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l’aria, ambiente a temperature uguali o superiori a quelle di infiammabilità, invece, sono classificabili come “Luoghi con pericolo di esplosione”, e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale. 

 


OBBLIGO DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuati da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero competente, sulla base della norma tecnica UNI CEI o in alternativa da ASL/ARPA.

Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01; le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

 


SANZIONI

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di Legge previsti dal DPR 462/01 sono:

  • Arresto sino a tre mesi o ammenda da Euro 258,23 a Euro 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del DPR 462/01.
  • Arresto sino a tre mesi o ammenda da Euro 549,37 a Euro 4.131,66, in caso di applicabilità del D.Lgs. 626/94.

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