SISTRI SOPPRESSO DAL 1°GENNAIO 2019

SISTRI SOPPRESSO DAL 1°GENNAIO 2019

Dal 1°gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2018, n. 78.

Dal 1° gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2,2-bis, 2-ter e 2-quater, 9 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11 , 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto -legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

C)l’articolo 14-bis del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Dal 1°gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui gli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis, commi da 1 a 4, del medesimo decreto; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.