Ponteggi fissi: quadro normativo

Ponteggi fissi: quadro normativo

E’ stata pubblicata la Circolare n.10 del 28 maggio 2018 recante le istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art.131, comma 5, del Decreto legislativo 9 aprile 2018, n.81 e successive modificazioni.

I ponteggi fissi di cui all’Art. 131 del D.Lgs 81/2008, per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante deve richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) autorizzazione alla costruzione ed all’impiego (libretto), corredando la domanda di una relazione i cui contenuti sono riportati nell’Art.132

Il MLPS, in aggiunta all’autorizzazione attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

Alla data notizia, l’elenco delle ditte autorizzate, escludendo le autorizzazioni per cui sono scaduti i termini di rinnovo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 131 comma 5, sono riportate nelle:

-Circolare MLPS n. 11 2014 del 23 aprile 2014

-Circolare MLPS n. 18 2010 del 08 giugno 2010

-Circolare MLPS n. 11 2008 del 14 aprile 2008 (Scadenza 14 maggio 2018)

La domanda di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’impiego di ponteggi va rivolta, dal fabbricante al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, via Fornovo 8, Roma, utilizzando un’apposito modello di istanza.

Scadenza 14 maggio 2018 delle autorizzazioni ponteggi richieste prima del 15 maggio 2008

E’ imminente la scadenza delle autorizzazioni dei ponteggi richieste prima del 15 maggio 2008. Le imprese possono comunque continuare ad impiegare tali ponteggi, anche dopo la cessazione della validità dell’autorizzazione, infatti con la Circolare MLPS n. 29 2010 il Ministero ha chiarito che in riferimento all’art. 131, comma 5 del D.Lgs. 81/2008:

” il termine di validità delle autorizzazioni ministeriali rilasciate al fabbricante del ponteggio è il 14 maggio 2018, se sono state rilasciate prima del 15 maggio 2008, altrimenti dopo 10 anni dalla data di rilascio” ;

il Ministero ha però chiarito anche che tale autorizzazione riguarda il fabbricante del ponteggio o, comunque, chi l’ha richiesta, pertanto, l’impresa utilizzatrice potrà impiegare il ponteggio anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione; si ricorda comunque che in base all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 i ponteggi come tutte le attrezzature nei luoghi di lavoro per essere ”a norma” devono consentire la migliore possibile sicurezza in funzione del progresso tecnico.