L’art. 80 del Codice della Strada prevede che le autovetture (autoveicoli con un massimo di 9 posti), gli autocarri leggeri (fino a 3.500 kg di massa complessiva), i camper, gli autoveicoli ad uso speciale, le vetturette senza patente, i ciclomotori, i motocicli, i tricicli e i quadricicli abbiano l’obbligo di effettuare la revisione periodica: la prima volta 4 anni dopo l’immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.
Le sanzioni previste dall’art. 80 per chi non ottempera all’obbligo di sottoporre il veicolo a revisione sono le seguenti:
chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta.
L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
Se il controllo dovesse avvenire in tangenziale o in autostrada (art. 176, comma 18), il veicolo sarà soggetto a fermo amministrativo (sequestro) oltre alla sanzione.
I nostri Centri revisione autorizzati di Pinerolo (Zona Industriale Porporata e Corso Costituzione, vicino al Centro Commerciale “2 Valli”), Villar Perosa, Cavour e Saluzzo sono a vostra disposizione per ogni chiarimento. Con la professionalità che da oltre 50 anni ci distingue, i nostri tecnici vi forniranno assistenza e supporto tecnico nell’effettuazione della revisione.
La revisione non necessita di prenotazione: presentandovi presso i nostri Centri, verrà svolta con celerità e vi sarà riconsegnato il veicolo insieme alla carta di circolazione (libretto) con annotata l’avvenuta revisione.
Se di vostro gradimento, provvederemo ad avvisarvi con anticipo delle future scadenze, evitandovi le pesanti sanzioni che il C.d.S. prevede per chi non ottempera.
ARTICOLO 80 C.D.S., COMMA 3
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
ARTICOLO 80 C.D.S., COMMA 4
Per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.