Sostituzione pneumatici invernali / estivi - proroga termini per COVID 19

Sostituzione pneumatici invernali / estivi – proroga termini per COVID 19

Prot. RU \ 1580 – 16.01.2013

A tutti gli Enti proprietari di strade

A tutte le Società concessionarie di strade e autostrade

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo

Ai Commissariati del Governo

per le province autonome di Trento e Bolzano

Alla Presidenza della Giunta regionale

della regione Valle d’Aosta

e, per conoscenza: Al Ministero dell’interno

Al Dipartimento della protezione civile

Al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i

fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità tali

da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento

del traffico;

2

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità,

determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà

possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso,

se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve;

Considerato che con legge 29 luglio 2010, n.120, è stato modificato l’articolo

6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo codice

della strada, che nell’attuale formulazione prevede che l’ente proprietario della

strada, con ordinanza, può “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a

bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e

su ghiaccio”;

Considerato che nelle stagioni invernali 2010/11 e 2011/12 sono stati attuati

da parte degli enti proprietari di strade provvedimenti in esecuzione dell’articolo 6,

comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, che non sempre sono

risultati coordinati ed uniformi, di modo che si sono verificate situazioni di disagio

per gli utenti delle strade che si sono trovati a dover ottemperare ad obblighi diversi

a seconda dell’ambito territoriale attraversato;

Considerato che al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza della

circolazione nei periodi invernali si rende necessario impartire istruzioni agli enti

proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai

Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalità di

attuazione dei provvedimenti;

Tenuto conto delle esigenze manifestate dal Centro di Coordinamento

nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità, di seguito

denominato Viabilità Italia, istituito con decreto del Ministro dell’interno 27 Gennaio

2005, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005, e modificato con decreto del Ministro

dell’interno 15 novembre 2011, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, quale

struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di promuovere

interventi operativi, anche di carattere preventivo, per far fronte a crisi derivanti da

avversità atmosferiche od altri eventi, anche connessi alle attività umane, che

interessino la viabilità stradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare

andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state

delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle

3

infrastrutture e dei trasporti, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19

dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie

generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, con il quale al Sottosegretario di Stato è

stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 285/1992;

Emana

la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari delle strade,

ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni

Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da

precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo

invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi

dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere

che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di

pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla

marcia su neve e ghiaccio.

Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato

dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento

sia redatto utilizzando come riferimento il modello in allegato A. Gli enti proprietari

o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo

temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo

secondo l’indicazione che precede.

Per rendere noto l’obbligo si invita ad impiegare segnali stradali compositi del

tipo di quelli riportati in allegato B.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli,

possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni

nevosi in atto.

Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi

provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1,

del decreto legislativo n. 285/1992.

Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare

provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o

tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote

particolarmente alte.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati

secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e

4

successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE,

muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali

sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10

maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli

pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi

quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O

superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè

rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate

all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili

con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego,

devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo

e del dispositivo.

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi

antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle

ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e

N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire

condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su

ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte

le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del

22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.

Lungo le autostrade e le altre strade a carreggiate separate, per le necessità

di ottimizzazione delle attività finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, è

consentita l’apertura di varchi nello spartitraffico.

Lungo i tratti più esposti al rischio di precipitazioni nevose e/o interessati dai

relativi provvedimenti di regolazione della circolazione (es. fermo temporaneo dei

mezzi pesanti), dove risulterebbe critica l’apertura tempestiva di varchi nel numero

necessario, questa potrà essere attuata anche in via preventiva. Ovviamente tale

apertura dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario.

La scelta operata dai gestori dovrà risultare coerente con i criteri per

l’individuazione delle aperture di lungo periodo sulle barriere centrali spartitraffico

funzionali alla gestione delle operazioni invernali, indicati da Viabilità Italia.

5

Per ognuno dei varchi cosi individuati sarà predisposta sul posto, e nei tratti

in avvicinamento, alle distanze regolamentari, la collocazione di idonea segnaletica

temporanea di pericolo.

Le situazioni di emergenza correlate al verificarsi di precipitazioni nevose

particolarmente intense possono richiedere l’adozione di provvedimenti di

limitazione e/o di totale interdizione della circolazione sulle strade che, fuori dei

centri abitati, ricadono nella competenza dei Prefetti, ai sensi dell’articolo 6,

comma 1, del decreto legislativo n.285/1992.

Anche in questo caso, fermo restando il potere di disciplinare in modo

autonomo e discrezionale le situazioni che hanno una rilevanza soltanto

provinciale, nel caso in cui le intense precipitazioni nevose sono ragionevolmente

attese o sono in atto nel territorio di più province, è opportuno che siano definiti

provvedimenti uniformi e coordinati, che possono interessare anche territori limitrofi

a quelli di stretta competenza.

Infatti, operazioni di limitazione o blocco totale del traffico veicolare sono

veramente efficaci, anche nella misura in cui consentano di evitare che, da zone

adiacenti o prossime, possano affluire nell’area interessata flussi veicolari che, una

volta nella zona, non potrebbero essere più fermati o ricoverati in condizioni di

sicurezza, con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative alla circolazione

già resa critica dalle precipitazioni nevose.

In occasione del verificarsi di eventi di questo tipo, i provvedimenti che, ai

sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, possono essere

adottati dai Prefetti, perciò, possono riguardare non solo le strade in cui le

precipitazioni sono in atto, ma anche quelle che vi affluiscono, anche se su queste

ultime le precipitazioni non sono segnalate o previste. Una siffatta articolazione

dell’ambito territoriale interessato da operazioni di regolazione della circolazione

impone di considerare in modo ampio e coordinato i fenomeni previsti, quelli in atto

e la loro ragionevole evoluzione.

Tale valutazione può essere compiuta attraverso il contributo di Viabilità

Italia, operante presso il Ministero dell’interno.

Nel contesto emergenziale che le precipitazioni nevose possono assumere in

ragione della estensione e della durata, oltre che dell’intensità, Viabilità Italia,

avvalendosi pure dei Comitati Operativi per la Viabilità (COV), istituiti dal

medesimo decreto interministeriale presso ciascuna Prefettura – Ufficio Territoriale

del Governo (UTG), può meglio monitorare il fenomeno e la sua portata.

6

Per la necessaria uniformità dell’azione di regolazione del traffico, le

ordinanze che dispongono limitazioni o chiusure di strade o autostrade, saranno

adottate dai Prefetti, in coordinamento tra di loro.

Si richiama l’attenzione anche sulla necessità di provvedere all’adozione dei

provvedimenti di revoca delle richiamate ordinanze con la necessaria tempestività,

ed in modo coordinato rispetto alle aree limitrofe, soprattutto quando riguardano

autostrade o altre arterie stradali interessate da importanti volumi di traffico.

I provvedimenti in situazioni di emergenza di cui sopra, quando riguardano i

centri abitati, appartengono alla competenza dei Sindaci, ai sensi dell’articolo 7,

comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

Sebbene le esigenze di regolazione del traffico in ambito urbano rispondano

a logiche più complesse ed articolate, appare comunque auspicabile che i Sindaci,

nell’adozione dei predetti provvedimenti, tengano in opportuna considerazione i

provvedimenti adottati dai Prefetti e le indicazioni fornite da Viabilità Italia, o,

localmente, dal COV presso la Prefettura – UTG. Ciò allo scopo di evitare situazioni

di disarmonica regolazione del traffico che possono avere effetti negativi sulla

circolazione, soprattutto sulle arterie di grande comunicazione che attraversano i

centri abitati.

Dei provvedimenti emessi per fronteggiare le emergenze sarà data ampia e

tempestiva diffusione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili a livello

nazionale e locale e attraverso il Centro di Coordinamento Informazioni sulla

Sicurezza Stradale (CCISS).

Gli enti proprietari e concessionari delle strade, i Prefetti e Sindaci dei

Comuni, cui la presente direttiva è indirizzata, sono invitati a darne puntuale

attuazione per le strade che ricadono sotto la loro competenza.

La presente direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana.

F.to

IL VICE MINISTRO

Registrato alla Corte dei Conti

Il 23.01.2013

Registro N. 1, Foglio N. 135

1

ALLEGATO A

Intestazione dell’ente

ORDINANZA N. del

[ Indicazione dell’autorità emanante ]

Oggetto:- “Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale”

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i

fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare

situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del

traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità,

determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà

possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso,

se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l’art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a)), del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato

dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

…………………………………..

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel

periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla sottoelencata rete viaria di

competenza di questo Ente:

…………………………………………………………………..

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi

antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli,

possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni

nevosi in atto.

2

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati

secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e

successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE,

muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali

sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10

maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli

pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi

quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O

superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè

rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate

all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili

con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego,

devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo

e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e

N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire

condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su

ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte

le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti

e dell’aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di

cui all’allegato (ovvero rinviare all’allegato B della direttiva).

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far

rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal

medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR

(della regione in cui opera l’autorità), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.

285/1992.

1

ALLEGATO B

2

NB: Alle frontiere e nelle località di frontiera le iscrizioni

devono essere bilingue.